Le ESAs pubblicano gli standard tecnici per l’applicazione del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR)

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Giovedì 4 febbraio 2021, il Joint Committee delle Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), ha inviato alla Commissione Europea il Report finale con la bozza di Regulatory Technical Standards (RTS), che forniscono i criteri tecnici di applicazione del Regolamento UE 2019/2088 sull’informativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”).

Il Report segue la consultazione pubblicata ad aprile 2020 e la lettera del 7 gennaio 2021 alla DG Fisma, in cui le Autorità europee chiedevano chiarimenti in merito ad alcuni punti del Regolamento esprimendo perplessità sulla data di applicazione del 10 marzo 2021.

Nel documento le Autorità di vigilanza hanno proposto come data di applicazione degli RTS il 1° gennaio 2022, confermando l’orientamento di lasciare che gli operatori, in una prima fase, si adeguino alle disposizioni contenute nel Regolamento sulla base dei principi riportati nella normativa di primo livello conformandosi, in una fase successiva, al contenuto degli RTS.

Al riguardo le Autorità forniranno una “dichiarazione pubblica”, prima del 10 marzo 2021, al fine di chiarire cosa si attendono dagli operatori in questo periodo di transizione. Nel contempo, avvieranno una nuova consultazione pubblica per raccogliere i feedback del mercato in relazione ad alcuni aspetti ulteriori del Regolamento contenuti negli articoli 8, 9 e 11.

La Commissione Europea dovrà esprimersi sul contenuto dei RTS e sulla proposta di rinvio dell’applicazione degli RTS entro tre mesi (ovvero maggio 2021).

CONTENUTO DEGLI RTS

L’obiettivo che si pongono le Autorità europee con gli RTS è quello di aumentare la trasparenza e la comparabilità delle informative che gli operatori dovranno produrre in materia di sostenibilità, garantendo un “level playing field” a livello europeo e limitando l’adozione di pratiche scorrette (i.e. “greenwashing”).

Il Report finale delle ESAs fornisce, infatti, criteri applicativi in relazione ad alcuni degli obblighi di disclosure contenuti nel Regolamento SFDR, concentrandosi in particolare sui “principali impatti negativi” (i.e. “principal adverse impacts” o “PAI”) delle decisioni di investimento, sulle caratteristiche/obiettivi di sostenibilità dei prodotti finanziari e sulla struttura delle informative precontrattuali e periodiche che andranno rese alla clientela.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali contenuti degli RTS differenziandoli a seconda che riguardino gli operatori (“Entity level”) ovvero i prodotti finanziari (“Product level”)

DISCLOSURE ENTITY LEVEL

Gli RTS forniscono indicazioni e chiarimenti applicativi circa le informazioni “ESG” che gli operatori dovranno fornire sul proprio sito web in relazione alle procedure (“due diligence policy”) adottate per verificare gli impatti negativi delle decisioni di investimento sull’ambiente (art. 4 par. 6) e con riferimento a questioni di natura sociale che riguardano la forza lavoro, i diritti umani, la lotta alla corruzione (art. 4 par. 7).

In relazione a tali aspetti, il documento propone l’adozione di un modello standard di disclosure (Allegato I) che include una serie di indicatori che gli operatori devono calcolare con riferimento ai temi della sostenibilità.

Gli indicatori si distinguono in “indicatori universali obbligatori”, la cui disclosure è necessaria, e in “indicatori aggiuntivi opt-in” che possono essere impiegati dagli operatori per identificare, valutare e prioritizzare ulteriori impatti negativi che si reputano rilevanti.

La disclosure che dovranno fornire gli operatori a livello “corporate”, oltre agli indicatori, dovrà includere anche elementi informativi di carattere qualitativo sulle politiche di identificazione dei “PAI”, sulle azioni intraprese per mitigarli, sull’aderenza agli standard internazionali e sui progressi fatti in relazione a tali aspetti su un orizzonte temporale di cinque anni. Gli RTS prevedono, infatti, una rendicontazione periodica annuale dei principali impatti negativi, da rendere entro il 30 giugno di ogni anno a partire dal 1° gennaio 2022.

DISCLOSURE PRODUCT LEVEL

Gli RTS forniscono i criteri applicativi in relazione alla presentazione delle informazioni connesse al principio di “non arrecare un danno significativo” (“do not significantly harm” – DNSH), contenuto nell’ art. 2bis del Regolamento, e alle informative precontrattuali e periodiche per i prodotti con caratteristiche ambientali o sociali (ex art. 8 del Regolamento, c.d. prodotti light green) e che integrano obiettivi di investimento sostenibili (ex art. 9 del Regolamento, c.d. prodotti dark green).

Più in particolare, gli RTS elaborati dalle ESAs definiscono i criteri applicativi della disciplina SFDR in relazione ai seguenti aspetti:

  • Informazioni da fornire in relazione al principio DNSH per illustrare come gli investimenti classificabili “sostenibili” non danneggino in modo significativo gli obiettivi di investimento sostenibile di cui agli articoli 4 e 7 del Regolamento.
  • Informative precontrattuali da fornire in relazione alle modalità con cui:
    • un prodotto con caratteristiche ambientali o sociali soddisfi tali caratteristiche e, per i prodotti con un benchmark, informazioni circa la coerenza tra le caratteristiche di sostenibilità indicate e gli indici utilizzati (articolo 8).
    • un prodotto con obiettivi di sostenibilità persegue tali obiettivi o, per i prodotti con un benchmark, informazioni circa la coerenza tra obiettivi di sostenibilità e indici utilizzati, con una spiegazione del perché e del come tale indice differisca da un indice tradizionale (art. 9).
  • Informazioni da fornire sul sito web per descrivere le caratteristiche ambientali o sociali ovvero gli obiettivi di sostenibilità dei prodotti finanziari offerti e le metodologie utilizzate per valutare/misurare/monitorare tali aspetti (art. 10)
  • Informazioni da fornire nei report periodici (art. 11) circa (i) la misura in cui i prodotti con caratteristiche ambientali e/o sociali soddisfano tali caratteristiche; (II) e per i prodotti con obiettivi di investimento sostenibili:
    • l’impatto complessivo del prodotto in termini di sostenibilità tramite appositi indicatori;
    • in caso di prodotti con benchmark, un confronto tra l’impatto complessivo del prodotto finanziario con l’indice e l’indice di mercato generico.

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