Crowdfunding: al via il nuovo Regolamento europeo
Il 10 novembre 2021 entra in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” o “Regolamento ECSP”), che è destinato ad avere rilevanti novità per i fornitori dei servizi / le piattaforme di crowdfunding, proponendosi di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare conseguentemente sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.
Nel contesto italiano l’applicazione della nuova normativa contribuirà inoltre ad uniformare parzialmente l’attuale quadro normativo che è differenziato tra equity / debt crowdfunding, la cui disciplina è in larga parte contenuta nel “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con Delibera Consob n. 18592/2013, e lending crowdfunding, la cui disciplina è in parte contenuta nelle “Disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari” adottate con la Delibera di Banca d’Italia n. 584/2016.
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.
Le principali novità
Il Regolamento ECSP, pur avendo alcune analogie con il Regolamento Consob applicabile all’equity / debt crowdfunding, introduce diverse novità per gli operatori del settore che riguarderanno, inter alia, il sistema autorizzativo e le regole di vigilanza prudenziale, la trasparenza, la tutela degli investitori e la gestione dei conflitti di interesse.
La normativa europea avrà un ambito applicativo più ampio dell’attuale normativa italiana, in quanto si applicherà ai fornitori di servizi di equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding, con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali, ove esistenti.
Autorizzazione, passaporto europeo e regime transitorio
Le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento ECSP, anche in termini di capitale minimo. Tale Autorità sarà poi formalmente incaricata dell’attività di vigilanza sugli stessi, sotto la supervisione dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che istituirà un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati che operano nell’UE.
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Al momento, l’Italia non ha ancora formalmente designato l’Autorità che sarà incaricata di svolgere l’attività di vigilanza sugli operatori del crowdfunding; anche se è ragionevole ipotizzare che si tratterà della Consob che, eventualmente, per alcuni profili, potrà essere affiancata dalla Banca d’Italia.
I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, per i portali già autorizzati in base all’attuale normativa potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime. Come evidenziato in precedenza, i fornitori di servizi di crowdfunding già accreditati potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime. Come evidenziato in precedenza, i fornitori di servizi di crowdfunding già accreditati potranno continuare a prestare i servizi di crowdfunding sulla base della normativa nazionale fino al 10 novembre 2022 o fino al
rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.
Le Autorità europee (in particolare ESMA ed EBA) sono state chiamate a definire le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa che riguardano in particolare la valutazione dei rischi dell’investimento, la verifica della correttezza dei dati forniti, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di reclamo da parte degli investitori.
Al momento, tali regole di dettaglio risultano ancora in corso di definizione e potrebbero pertanto essere pubblicate dall’Autorità successivamente alla data di entrata in vigore della normativa, rendendo pertanto indispensabile per gli attuali operatori avvalersi del regime transitorio al fine di adeguarsi alla nuova normativa.
Raccolta, investimenti e mercato secondario
La raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche ad imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR. Il limite di raccolta massima per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.
Con riferimento agli investimenti, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire ed attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.
Il Regolamento ECSP conferma, come già previsto dalla disciplina nazionale, l’introduzione di “bacheche elettroniche” volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.
Gestione individuale di portafogli di prestiti
Nell’ambito del lending crowdfunding, il Regolamento ECSP introduce un riferimento esplicito al servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti”, che consiste nella “ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore”. Tale servizio, si configura di fatto come un “nuovo servizio di investimento” in forza del quale l’investitore fornisce al gestore della piattaforma di crowdfunding indicazioni e parametri in merito ai progetti che intende finanziare e il gestore/fornitore di servizio, sulla base degli stessi, provvede ad allocare i fondi su diversi progetti di investimento adottando tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile.
In relazione agli investimenti selezionati nel rispetto dei parametri indicati nel mandato di gestione individuale, il rischio di insolvenza non è sopportato dal fornitore del servizio di crowdfunding ma dagli investitori. Pertanto, la possibilità di svolgere tale servizio è subordinata all’adozione da parte dei fornitori / piattaforme di crowdfunding di idonei sistemi, processi/ controlli e strumenti per l’analisi, la gestione e la mitigazione dei rischi, che dovranno essere definiti e comunicati agli investitori sulla base di appositi standard che saranno definiti dalle Autorità europee.
Tutela degli investitori, conflitti di interesse e reclami
Il Regolamento ECSP introduce una serie di disposizioni a tutela degli investitori, modulate in relazione alle caratteristiche degli stessi, a tal fine suddivisi nelle categorie degli investitori “sofisticati” e “non sofisticati”.
I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare ai potenziali investitori un prospetto informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS) e saranno tenuti ad eseguire un test d’ingresso di verifica in relazione agli investitori non sofisticati.
Tale test è finalizzato a valutare l’appropriatezza degli investimenti sulla base dell’esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale da parte dei potenziali investitori.
In caso di investimenti di un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà pertanto avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi.
Saranno infine introdotte regole più stringenti in materia di conflitto di interessi che prevederanno, l’adozione di adeguate misure per evitare, individuare, gestire e comunicare gli stessi, introducendo, tra l’altro, anche l’impossibilità per gli operatori di aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme.
Ulteriori requisiti saranno inoltre previsti in relazione al trattamento dei reclami, per cui i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno adottare procedure efficaci e approntare ulteriori presidi.
Cosa aspettarci?
I gestori di portali di crowdfunding nei prossimi mesi saranno chiamati a svolgere valutazioni approfondite sugli impatti della nuova normativa (sia di carattere strategico che organizzativo) e ad avviare un processo di revisione e aggiornamento dei propri modelli operativi al fine di conformarsi al Regolamento ECSP e di sfruttarne le potenzialità sotto il profilo del business e della capacità di raccolta.
L’applicazione della nuova ECSP infatti avvierà un processo di profonda trasformazione nel mercato del crowdfunding che non sarà limitato alle sole regole di condotta e alla vigilanza prudenziale.
Al riguardo è infatti ragionevole attendersi il consolidamento del mercato tramite processi di acquisizione e fusioni tra operatori di minori dimensione; ciò anche al fine rispondere in maniera efficace alle complessità gestionali ed operative introdotte dalla nuova normativa e di coprire i relativi costi.
Sotto altro profilo, il mercato italiano potrebbe essere interessato dall’arrivo di player esteri più strutturati, con un profilo maggiormente istituzionale ed un’offerta composita sia di lending che di equity crowdfunding mediante piattaforme ibride. Tali operatori andranno con ogni probabilità a coesistere e competere con operatori di piccole dimensioni molto specializzati e focalizzati su particolari servizi / tipologie di investimento.
Importanti saranno anche gli impatti sotto il profilo della governance e dell’organizzazione interna, che dovrà evolvere e rafforzarsi al fine di supportare i nuovi processi di controllo sia con riferimento all’attività di selezione degli investimenti (i.e. due diligence e valutazione dei rischi) che a quella di verifica della loro appropriatezza rispetto al profilo dei potenziali investitori (svolgimenti dei test di verifica).
Al riguardo sarà fondamentale sia l’attività di change management sui processi chiave che l’evoluzione dei sistemi informativi e delle piattaforme al fine di governare l’esperienza degli utenti gestendo al contempo i nuovi requisiti in termini informativi e di trasparenza.
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