Normativa Whistleblowing: le principali novitàArticolo a cura di Alessandra D'Andrea, Manager di Macfin Group
La Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni ha l’obiettivo di garantire uno standard europeo per la protezione del whistleblowing. La Direttiva, già in vigore a livello comunitario, a marzo 2023 è stata finalmente recepita anche nel nostro ordinamento.
I principali cambiamenti:
- la necessità, per qualsiasi soggetto privato o pubblico, di adottare adeguati canali di segnalazione di illeciti (con tempi e modalità dipendenti dalla dimensione dell’ente, secondo un determinato sistema di soglie)
- l’applicabilità della legislazione in tema di Whistleblowing a prescindere dall’adozione, da parte dell’ente, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (contrariamente al precedente regime regolamentare)
- l’introduzione di nuovi, e maggiormente dettagliati, requisiti per i sistemi di Whistleblowing
Con il nuovo regime regolamentare tutte le imprese con più di 250 dipendenti, sia pubbliche che private, nonché tutti i soggetti operanti nel settore dei servizi finanziari a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo (indipendentemente dalle soglie dimensionali), sono obbligati ad adottare un sistema di whistleblowing, a prescindere dall’adozione o meno di un Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs. 231/01.
Il nuovo regime prevede che la segnalazione può pervenire, oltre che da soggetti interni all’impresa, anche da quelli esterni, ovvero collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale si è verificata la violazione. Alcuni esempi potrebbero essere gli ex dipendenti, i tirocinanti, i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, i sub-appaltatori e i fornitori. Altri soggetti potrebbero essere gli azionisti o i membri dell’organo di amministrazione, direzione e vigilanza, inclusi i membri senza incarichi esecutivi.
Ambito e modalità di segnalazione
Oltre alle violazioni relative alla disposizione del Modello 231, devono essere segnalate violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE, violazioni riguardanti il mercato interno o violazioni del diritto dell’UE nei seguenti settori:
- appalti pubblici
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- sicurezza e conformità dei prodotti
- sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente
- radioprotezione e sicurezza nucleare
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali e salute pubblica
- protezione dei consumatori e tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
In considerazione dell’ampliamento dei segnalatori i canali di segnalazione da adottare sono:
- canale interno
- canale esterno
La nuova Direttiva UE introduce nuovi e più articolati requisiti per i sistemi di whistleblowing, che devono garantire, oltre ai requisiti già esistenti:
- un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante, entro sette giorni a decorrere dal ricevimento
- un riscontro sulla segnalazione entro un tempo non superiore a 3 mesi
Le modalità di segnalazione degli illeciti e le modalità di gestione dovranno essere definite in maniera chiara e facilmente accessibili a tutti i soggetti interni ed esterni alla Società.
Alessandra D'Andrea
Manager
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