La nuova disciplina sul crowdfunding in ItaliaArticolo a cura di Vittorio Scialoja, Associate Partner, in collaborazione con Orlando Cirillo, Senior Consultant

Il nuovo crowdfunding in Italia

  • Evoluzione del quadro normativo italiano: TUF, Consob e Banca d’Italia
  • Sfide e opportunità per i fornitori specializzati

Governance e sistema di controllo interno

Sono trascorsi ormai più di due anni dalla formale entrata in vigore del Regolamento UE 2020/1503 (c.d. “Regolamento ECSP”), che ha introdotto rilevanti novità per i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding  volte ad armonizzare le regole a livello europeo e ad allinearle a quelle del “tradizionale” mercato dei capitali.

Come noto, anche al fine di consentire ai fornitori di adeguarsi alla nuova normativa, è stato previsto un regime transitorio che terminerà l’11 novembre 2023. Entro tale data i fornitori esistenti dovranno dunque adeguarsi alle previsioni del Regolamento ECSP e presentare un’istanza di autorizzazione alla Consob.

In un questo articolo intendiamo fare il punto sullo stato di attuazione in Italia della nuova disciplina sul crowdfunding, focalizzandoci sulle sfide che i fornitori dovranno affrontare in tema di governance e controllo interno.

La nuova normativa italiana sul crowdfunding

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30 ha modificato il TUF in attuazione del Regolamento ECSP attribuendo alla Consob il compito di assicurare l’osservanza degli obblighi in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti e alla Banca d’Italia quello di vigilare sulla gestione dei rischi, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione dei fornitori.

La modifica al TUF ha inoltre uniformato la disciplina tra il lending-based crowdfunding e l’investment based crowdfunding, in coerenza con il regime europeo, ed ha introdotto la possibilità di raccogliere capitale di rischio mediante il crowdfunding anche per le SRL.

Successivamente, il 10 giugno 2023 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Consob relativo al crowdfunding, adottato con Delibera n. 22720/2023, che ha abrogato il precedente Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 disciplinando, tra gli altri, i seguenti aspetti:

  • procedura di autorizzazione e revoca della stessa;
  • obblighi informativi verso la Consob;
  • trasparenza e correttezza verso i clienti e comunicazioni di marketing;
  • ulteriori obblighi, incluse le informazioni relative alle singole offerte.

I fornitori specializzati di servizi di crowdfunding[1] dovranno inoltre applicare gli Orientamenti di vigilanza in materia di crowdfunding pubblicati il 3 agosto 2023 dalla Banca d’Italia.

Tali Orientamenti, la cui pubblicazione in versione finale è prevista entro il mese di settembre 2023, riguardano soprattutto i temi della governance e dei controlli interni, con l’obiettivo di “assicurare l’uniforme e corretta applicazione delle nuove regole europee secondo i canoni della sana e prudente gestione e in linea con il principio di proporzionalità”.

Gli Orientamenti non sono vincolanti, tuttavia, laddove i fornitori adottino misure diverse da quelle delineate negli stessi, dovranno comunicarlo alla Banca d’Italia all’atto della presentazione dell’istanza di autorizzazione e/o, successivamente, nell’ambito dell’informativa periodica, ovvero tramite l’invio della relazione sulla struttura organizzativa.

La nuova governance del crowdfunding

Gli Orientamenti delineano una serie di presidi in materia di governo societario e controlli interni che i fornitori dovranno declinare, secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto della dimensione, complessità operativa e tipologia dei servizi offerti.

Orientamenti Bankit

Governo societario

  • Adeguata composizione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, degli organi aziendali dei fornitori tenendo conto delle dimensioni e della complessità.
  • Valutazione circa l’opportunità di istituire un organo di controllo collegiale o monocratico, con indicazione dei compiti attribuiti a tale organo.
  • Chiara ripartizione di competenze, tra gli organi aziendali, e adeguata documentazione delle relative attività gestionali e delle decisioni assunte.

Idoneità esponenti aziendali

  • Valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali rispetto ai requisiti previsti dalla normativa finanziaria, valutando la competenza degli stessi sia con riferimento alle conoscenze teoriche, acquisite attraverso studi e/o formazione, che alle esperienze maturate nel concreto.
  • Chiara formalizzazione delle analisi svolte da parte dell’organo competente, sulla base della documentazione acquisita dagli esponenti, nonché delle motivazioni in base alle quali gli stessi sono ritenuti idonei.
  • Gli esponenti aziendali devono dedicare tempo sufficiente allo svolgimento del proprio incarico; agli stessi deve esser pertanto fornita un’indicazione in merito al fine di valutare le compatibilità con lo stesso.

Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno

  • Adozione di un adeguato sistema di gestione dei rischi e di controllo interno con apposite funzioni di controllo di secondo livello (Risk management e Compliance), anche accentrate in un’unica struttura e, l’eventuale istituzione di una funzione di controllo di terzo livello (Internal audit), se necessario in base al principio di proporzionalità.
  • Ai fornitori specializzati che svolgono esclusivamente attività di investment-based crowdfunding, con ridotte dimensioni e complessità operativa, è consentito di non istituire funzioni aziendali di controllo. In questo caso, i compiti di controllo sono attribuiti a un componente dell’organo di amministrazione, che non ha ulteriori deleghe ed è in possesso di professionalità e competenze adeguate. Tale possibilità non è pertanto riconosciuta in caso di organo monocratico.

Esternalizzazione

  • I fornitori possono esternalizzare alcune attività a condizione di mantenere in ogni momento un’operatività sostanziale, ovvero evitando di diventare una struttura vuota (c.d. “empty shell”).
  • L’esternalizzazione di funzioni operative importanti è consentita previa accurata valutazione dei fornitori e delle relative qualifiche.
  • I fornitori controllano nel continuo le attività esternalizzate e, a tal fine, individuano un soggetto responsabile provvisto delle competenze necessarie.

Due diligence sui titolari dei progetti

  • I fornitori effettuano opportune due diligence sui progetti proposti verificando anche l’onorabilità dei titolari degli stessi. A tal fine, valutano se impiegare gli stessi elementi adottati per la valutazione degli esponenti aziendali ovvero altri criteri equivalenti precedentemente definiti.

Le sfide per le piattaforme di crowdfunding

In base alle nuove regole,i fornitori del mercato del crowdfunding sarà richiesto pertanto di strutturarsi secondo i più moderni principi e paradigmi organizzativi tipici del mercato finanziario, adottato specifici meccanismi e processi di controllo.

Una governance adeguata e un sistema di controllo articolato su più livelli sono considerati dal legislatore europeo e dall’Autorità di Vigilanza requisiti fondamentali per lo sviluppo del settore e la tutela degli investitori.

La sfida per le piattaforme di crowdfunding, soprattutto di minori dimensioni e complessità, è rilevante sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello economico-finanziario.

Tuttavia, le crisi finanziarie trascorse ed i cambiamenti occorsi nel nostro contesto economico e sociale, ci suggeriscono di non limitarci a guardare a questi cambiamenti solo come meri adempimenti normativi, privi di effettiva utilità commerciale, ma anche come opportunità di crescita per il settore ed i singoli fornitori, tramite l’innesto di nuove competenze e l’adozione di processi allineati ai requisiti di investitori sempre più evoluti, nell’ottica di garantire un mercato dei capitali più ampio e al tempo stesso inclusivo.

Perché ciò accada è fondamentale che i fornitori, sulla base di opportune analisi, definiscano sistemi di controllo adeguati ai requisiti normativi e al tempo stesso efficaci ed orientati al business.

L’obiettivo ultimo di un sistema di controllo non è quello di vietare eventuali operazioni e/o di non gravare eccessivamente sul bilancio aziendale, quanto piuttosto quello di supportare gli organi ed i vertici aziendali nella crescita dell’azienda in una prospettiva di sana e prudente gestione, garantendo quindi anche la tutela degli investitori e di tutti gli stakeholder.

Gli Orientamenti della Banca d’Italia, ancora in bozza, riflettono una visione moderna e progressiva dell’attività di controllo, e consentono ai fornitori di minori dimensioni di avviare un percorso progressivo sui temi della governance e del controllo interno di cui l’istanza è solo il primo tassello.

Note

[1] Per gli altri intermediari che possono prestare servizi di crowdfunding (banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IP, IMEL e SIM) restano ferme le disposizioni presenti nelle rispettive discipline di settore.

Vittorio Scialoja

Vittorio Scialoja

Associate Partner

Orlando Cirillo

Orlando Cirillo

Senior Consultant

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